Dirigente della Scuola - T.U. n.165/2001
1) Legge 15 marzo 1997 n. 59 (Bassanini 1) art.21 comma 16
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche.
2) Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 art. 1 comma 1
Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche
3) Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 art. 1 comma 2
Il dirigente scolastico:
- assicura la gestione unitaria dell'istituzione
- ne ha la legale rappresentanza
- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio
- spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane
- il dirigente organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80 art.3 commi 2 e 3
2. Ai dirigenti spetta
- l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
- la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate
dal comma 2 possono essere derogate soltanto
ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80
Art. 45.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le disposizioni previgenti che conferiscono agli
organi
di governo l'adozione di
atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso
che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
5) Ulteriori funzioni acquisite per il decentramento amministrativo (legge bassanini) e per la soppressione dell'USP Ufficio Scolastico Provinciale o "Provveditorato agli Studi" e del ruolo del dirigente dell'USP o "Provveditore agli Studi"
6)
Provvedimenti relativi allo stato
giuridico ed economico del personale docente e ata
comprese le Cessazioni dal Servizio
(per inidoneità fisica o didattica, raggiunti
limiti d'età, pensioni d'anzianità, dimissioni
volontarie,
decesso, decadenza, dispensa
dall'impiego, inidoneità al servizio per
inidoneità fisica o didattica,
incapacità o persistente
e insufficiente rendimento etc.) nonchè
le proroghe della
permanenza in servizio.