Dirigente della Scuola - T.U. n.165/2001

1) Legge 15 marzo 1997 n. 59 (Bassanini 1) art.21 comma 16

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche.

2) Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 art. 1 comma 1

Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche

3) Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 art. 1 comma 2

Il dirigente scolastico:

- assicura la gestione unitaria dell'istituzione

- ne ha la legale rappresentanza

- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio

- spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane

- il dirigente organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80 art.3 commi 2 e 3

2. Ai dirigenti spetta

- l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,

- la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

- essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.


3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4) Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80
Art. 45.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

5) Ulteriori funzioni acquisite per il decentramento amministrativo (legge bassanini) e per la soppressione dell'USP Ufficio Scolastico Provinciale o "Provveditorato agli Studi" e del ruolo del dirigente dell'USP o "Provveditore agli Studi"

6) Provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale docente e ata comprese le Cessazioni dal Servizio (per inidoneità fisica o didattica, raggiunti limiti d'età, pensioni d'anzianità, dimissioni volontarie, decesso, decadenza, dispensa dall'impiego, inidoneità al servizio per inidoneità fisica o didattica, incapacità o persistente e insufficiente rendimento etc.) nonchè le proroghe della permanenza in servizio.