SPP - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
dalla legge n. 626 del 1994
Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Art. 8. - Servizio di prevenzione e protezione.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore
di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, il servizio di prevenzione e protezione,
o incarica persone o servizi esterni
all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una
o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui
all'articolo 9, tra cui il responsabile
del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere
le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio
a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore
di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle
conoscenze professionali necessarie per integrare
l'azione di prevenzione e protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione
e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva,
è comunque obbligatoria
nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori
nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione
ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali
con oltre 200
lavoratori dipendenti;
f) nelle industrie estrattive
con oltre 50 lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero
e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se la capacità dei dipendenti all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore
di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda,
ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare
la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere
attitudini e capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto
con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici
requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché
il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non
è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità
sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata
come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno
all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella
quale si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Art. 9. - Compiti del servizio di prevenzione
e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio,
alla valutazione dei rischi e all'individuazione
delle misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera
b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le
varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione
dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia
di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui
all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni
in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e
protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono
tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono
a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di
lavoro.