dall'art.2 della L. n. 626_94
lavoratore:
persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze
di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici
e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati
i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino
la loro attività per conto delle società e degli enti stessi,
e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria
e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare
le loro scelte professionali. Sono altresì
equiparati gli allievi
degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti
a corsi di formazione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro
in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I
soggetti di cui al precedente periodo non
vengono computati ai fini della determinazione del numero
di lavoratori
dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;