estratti dal
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
(testo integrato e coordinato con le modifiche apportate
dalla Legge 15 luglio 2002, n. 145)
(le modifiche sono in grassetto corsivo)
Decreto Legislativo n. 165/2001
Articolo 1
Finalità ed ambito di
applicazione
...........................
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
...........................
Decreto Legislativo n. 165/2001
Articolo 2
Fonti
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo
principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore
rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le
dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai
seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di
attività, nel perseguimento degli
obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e
dell'assegnazione delle risorse, si
procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini
alle determinazioni operative e
gestionali da assumersi ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi
al dovere di comunicazione interna
ed esterna, ed interconnessione mediante
sistemi
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza
dell'azione amministrativa, anche
attraverso l'istituzione di apposite
strutture per l'
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura
degli uffici con le esigenze
dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione
europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente
articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento
dei dati personali. (comma introdotto
dall’art. 176, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I,
titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel
presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte
derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti
individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante
contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere
efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le
modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa
che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.
Decreto Legislativo n. 165/2001
Articolo 4
Indirizzo politico-amministrativo.
Funzioni e responsabilità
...........................
2. Ai dirigenti spetta
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli
atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni legislative.
...........................
Decreto Legislativo n. 165/2001
Articolo 5
Potere di organizzazione
...........................
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di
cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di
lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro.
...........................
Decreto Legislativo n. 165/2001
Articolo 17
Funzioni dei dirigenti
1. I
dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli
altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti
degli uffici dirigenziali
generali;
b) curano l'attuazione dei
progetti e delle gestioni ad essi
assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali, adottando i relativi atti
e provvedimenti amministrativi ed
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali
generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli
uffici che da essi dipendono e dei
responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di
inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle
risorse finanziarie e strumentali
assegnate ai propri uffici.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile