DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per il Personale della Scuola
Circolare ministeriale n. 32 |
Roma, 15 marzo
2004 |
|
Oggetto: Comparto-scuola
- Art. 14 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 - Cessazione dal servizio del personale
docente ed A.T.A.
Vengono
segnalate alcune incertezze in ordine alla competenza relativa all'adozione dei
provvedimenti formali di cessazione dal
servizio del personale del comparto scuola e, in particolare, per quelli di
decadenza e dispensa previsti dagli artt. 511 e
512 del D.P.R. 16 aprile 1994 n. 297.
Al riguardo, giova rammentare come
l'art. 14 - comma 1 del D.P.R. 8 marzo
1999 n. 275, per come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2001 n. 352 assegna
alle istituzioni scolastiche, tra gli altri compiti, anche quello di provvedere
"allo stato giuridico ed economico
del personale".
Alla luce, quindi, di quanto sopra
deve ritenersi che l'emanazione di tutti i provvedimenti di cessazione dal
servizio, ove ancora richiesti, rientra
nella competenza dei dirigenti scolastici nel cui ambito rientra, com'è
ovvio, anche la relativa istruttoria.
Discende, pertanto, dalla suddetta
precisazione che eventuali provvedimenti,
emessi dopo il 31 agosto 2000, da autorità
diverse dai dirigenti scolastici sono da ritenersi impugnabili per incompetenza dell'organo che li ha sottoscritti.
Si prega di portare a conoscenza di
tutti i dirigenti scolastici il contenuto della
presente.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Cosentino)